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Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

A chi è rivolto

Ai coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.

Come fare

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale ne può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Cosa serve

I coniugi devono presentare domanda di separazione/divorzio. E’ necessario dunque scaricare dalla sezione “Documenti – Modulistica” o ritirare presso l’Ufficio Servizi Demografici nei giorni e orari di apertura i seguenti moduli:

  • Modulo dichiarazione contestuale all’istanza” deve essere compilato contestualmente da entrambi
  • Richiesta separazione/divorzio” deve essere compilato singolarmente e dunque devono pervenire due copie

In seguito, entrambi i moduli possono essere:

E’  necessario allegare copia dei documenti d’identità in corso di validità.

L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'Ufficio Servizi Demografici stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
 

Cosa si ottiene

Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio Servizi Demografici per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile un’ ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. 
La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete. 

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Tra la data prevista per l’accordo di separazione/divorzio e quella della conferma devono trascorrere 30 giorni.
Tra la separazione e il divorzio devono trascorrere 6 mesi. 

Data e orario di ogni incontro vanno concordati con il Sindaco.

Costi

Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 che deve essere corrisposto prima o dopo la redazione dell'accordo.

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Ultimo Aggiornamento

28
Mar/23

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