A chi è rivolto

I cittadini che necessitano delle  autocertificate sui seguenti dati anagrafici

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • stato famiglia
  • stato civile
  • godimento diritti civili e politici
  • esistenza in vita
  • nascita e morte di un familiare

Il D.P.R. prevede la possibilità di autocertificare anche le seguenti informazioni (modello generico):

  • iscrizione in albi ed elenchi pubblici
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
  • situazione economica e reddituale
  • qualità di pensionato
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante, tutore, curatore
  • iscrizione presso associazioni
Descrizione
Autocertificazioni da esibire alle pubbliche amministrazioni

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) in vigore dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).

Di conseguenza le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati al cittadino, ma sono obbligate ad accettare l’autocertificazione. 

Pertanto, gli uffici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, previo il pagamento dei diritti di segreteria di € 0,52 e presentando all’atto della richiesta del certificato di una marca da bollo di € 16,00 per ciascun documento, salvo esenzione  da imposta di bollo per uso specifico dichiarato dal cittadino stesso. 

L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma.

Autocertificazioni da esibire ai privati

Dal 15.09.2020 con la modifica apportate all'art. 2 del DPR n.445/2000(dall'art. 30 bis, Decreto-legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") anche i privati (banche, assicurazioni, posta, CAF, datori di lavoro, pensioni private, notai, ecc.) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.

È facoltà del privato che riceve l’autocertificazione chiedere alla pubblica amministrazione i controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni.

Modifica apportata all’art. 71“La Pubblica amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Come fare
  1. In autonomia prendendo un foglio bianco e scrivendo i dati anagrafici. Deve sempre essere allegata la fotocopia di un documento d’identità.
  2. In aiuto, nella sezione “Documenti-Modulistica”, sono stati predisposti diversi modelli editabili per la compilazione.
Cosa serve

Si ricorda che alle autocertificazioni bisogna SEMPRE allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.

Cosa si ottiene

Modulo autocertificazione da compilare a cura dell’interessatoI certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte…) non hanno scadenza mentre tutti gli altri certificati hanno validità di sei mesi.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

I certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte…) non hanno scadenza mentre tutti gli altri certificati hanno validità di sei mesi.

Costi

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Clicca qui per prenotare un appuntamento:

Prenota Appuntamento

Contatti
Documenti

Ultimo Aggiornamento

28
Mar/23

Ultimo Aggiornamento